Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1151
In vigore dal 5 nov 2018
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1151
Il regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato:
1)
l' è così modificato:
a)
il punto 1, lettera b), è sostituito dal seguente:
«b)
rientrano in un unico «intervallo di interpolazione del CO2» ai sensi dell'allegato XXI, suballegato 6, punto 2.3.2;»
b)
il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6)
«sistema a rigenerazione periodica», un dispositivo di controllo delle emissioni allo scarico (ad esempio convertitore catalitico, filtro antiparticolato) che richiede un processo di rigenerazione periodica;»
c)
i punti 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
«11)
«veicolo bicarburante» (o «bi-fuel»), un veicolo, munito di due sistemi distinti di stoccaggio del carburante, concepito per utilizzare principalmente un solo carburante per volta;
12)
«veicolo bicarburante a gas», un veicolo bicarburante i cui due carburanti sono benzina (modalità a benzina) e GPL, gas naturale/biometano oppure idrogeno;»
d)
è inserito il seguente punto 33:
«33)
«veicolo dotato esclusivamente di motore/i a combustione interna» (abbreviabile in «veicolo ICE»), un veicolo i cui convertitori dell'energia di propulsione sono tutti motori a combustione interna;»
e)
il punto 38 è sostituito dal seguente:
«38)
«potenza nominale del motore» (Prated), la potenza netta massima del motore a scoppio o elettrico misurata in kW conformemente alle prescrizioni dell'allegato XX;»
f)
i punti da 45 a 48 sono sostituiti dai seguenti:
«45)
«sistema del serbatoio del carburante», dispositivi che concorrono allo stoccaggio del carburante quali il serbatoio del carburante, il bocchettone di immissione, il tappo del serbatoio e la pompa del carburante se installata all'interno o sul serbatoio del carburante;
46)
«coefficiente di permeabilità» (PF), il fattore determinato sulla base delle perdite di idrocarburi in un determinato arco di tempo e utilizzato per stabilire le emissioni per evaporazione finali;
47)
«serbatoio monostrato non metallico», un serbatoio costituito da un solo strato di materiale non metallico, includendo i materiali solfonati/fluorurati;
48)
«serbatoio multistrato», un serbatoio costituito da almeno due diversi materiali stratificati, uno dei quali è un materiale barriera per idrocarburi;»
2)
l' è così modificato:
1)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per ottenere l'omologazione CE riguardo alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, il costruttore dimostra che i veicoli sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento se sottoposti a prova conformemente alle procedure di cui agli allegati da IIIA a VIII, XI, XIV, XVI, XX, XXI e XXII. Il costruttore garantisce altresì che i carburanti di riferimento sono conformi alle specifiche di cui all'allegato IX.»;
2)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Per la prova di tipo 1 di cui all'allegato XXI, nel caso dei veicoli alimentati a GPL o a GN/biometano sottoposti alla prova di tipo 1 vanno rilevate le variazioni nella composizione del GPL o del GN/biometano, come descritto nell'allegato 12 del regolamento UNECE n. 83 sulle emissioni inquinanti, con il carburante usato per la misurazione della potenza netta in conformità all'allegato XX del presente regolamento.
I veicoli alimentabili sia a benzina sia a GPL o a GN/biometano sono sottoposti a prova per entrambi i carburanti; nella prova con alimentazione a GPL o a GN/biometano vengono rilevate le variazioni nella composizione del GPL o del GN/biometano, come descritto nell'allegato 12 del regolamento UN/ECE n. 83, e con il carburante usato per la misurazione della potenza netta in conformità all'allegato XX del presente regolamento.»;
3)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Prescrizioni relative all'omologazione concernenti i dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia elettrica
Il costruttore garantisce che i seguenti veicoli delle categorie M1 e N1 sono dotati di un dispositivo atto a determinare, memorizzare e rendere disponibili dati sulla quantità di carburante e/o di energia elettrica utilizzata per il funzionamento del veicolo:
1)
veicoli dotati esclusivamente di motore/i a combustione interna (ICE) e veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) alimentati esclusivamente a diesel minerale, biodiesel, benzina, etanolo o qualsiasi combinazione di tali carburanti;
2)
veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV) alimentati a elettricità e con uno qualsiasi dei carburanti di cui al punto 1.
Il dispositivo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia elettrica deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XXII.»;
4)
l'articolo 5 è così modificato:
a)
il paragrafo 11 è così modificato:
a)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La documentazione estesa è identificata e datata dall'autorità di omologazione e viene conservata da tale autorità per almeno 10 anni dal rilascio dell'omologazione.»;
b)
sono aggiunti i seguenti commi dal terzo al sesto:
«Su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione esegue una valutazione preliminare dell'AES per i nuovi tipi di veicoli. In tale caso, la documentazione pertinente deve essere fornita all'autorità di omologazione tra 2 e 12 mesi prima dell'inizio del procedimento di omologazione.
L'autorità di omologazione effettua una valutazione preliminare sulla base della documentazione ampliata, di cui all'allegato I, appendice 3a, lettera b), fornita dal costruttore. L'autorità di omologazione procede alla valutazione secondo la metodologia descritta nell'allegato I, appendice 3b, dalla quale può derogare in casi eccezionali e debitamente giustificati.
La valutazione preliminare dell'AES per i nuovi tipi di veicoli rimane valida ai fini dell'omologazione per un periodo di 18 mesi. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori 12 mesi se il costruttore fornisce all'autorità di omologazione la prova del fatto che sul mercato non è diventata accessibile alcuna tecnologia nuova che modificherebbe la valutazione preliminare dell'AES.
Ogni anno il gruppo di esperti delle autorità di omologazione (TAAEG, Type-Approval Authorities Expert Group) redige un elenco di AES ritenute non accettabili dalle autorità di omologazione, il quale viene messo a disposizione del pubblico dalla Commissione.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 12:
«12. Il costruttore deve inoltre fornire all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione relativa alle emissioni ai sensi del presente regolamento («autorità di rilascio dell'omologazione») la documentazione sulla trasparenza delle prove contenente le informazioni necessarie per consentire l'esecuzione delle prove conformemente all'allegato II, parte B, punto 5.9.»;
5)
l'articolo 9 è così modificato:
a)
i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I controlli della conformità in servizio sono atti a confermare che le emissioni allo scarico e quelle per evaporazione sono limitate in maniera efficace durante la normale vita utile dei veicoli in condizioni normali di utilizzo.
3. La conformità in servizio viene verificata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente all'allegato II, appendice 1, che hanno tra 15 000 km o 6 mesi, a seconda della condizione che si verifica per ultima, e 100 000 km o 5 anni, a seconda della condizione che si verifica per prima. La conformità in servizio per le emissioni per evaporazione viene verificata su veicoli adeguatamente sottoposti a manutenzione e utilizzati, conformemente all'allegato II, appendice 1, che hanno tra 30 000 km o 12 mesi, a seconda della condizione che si verifica per ultima, e 100 000 km o 5 anni, a seconda della condizione che si verifica per prima.
Le prescrizioni per i controlli della conformità in servizio sono applicabili fino a 5 anni dopo l'emissione dell'ultimo certificato di conformità o del certificato di omologazione individuale per i veicoli di tale famiglia.
4. I controlli della conformità in servizio non sono obbligatori se le vendite annuali della famiglia di veicoli sono inferiori a 5 000 veicoli nell'Unione per l'anno precedente. Per tali famiglie, il costruttore fornisce all'autorità di omologazione una relazione sulle richieste di intervento in garanzia, sulle richieste di riparazione e sui guasti dell'OBD concernenti le emissioni indicati nell'allegato II, punto 4.1. Tali famiglie di veicoli possono comunque essere sottoposte a prova conformemente all'allegato II.
5. Il costruttore e l'autorità di rilascio dell'omologazione eseguono i controlli di conformità in servizio conformemente all'allegato II.
6. A seguito di una valutazione della conformità, l'autorità di rilascio dell'omologazione decide se una famiglia non soddisfa le disposizioni in materia di conformità in servizio e approva il piano di interventi di ripristino presentato dal costruttore conformemente all'allegato II.»;
b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 7 e 8:
«7. Qualora un'autorità di omologazione stabilisca che una famiglia di veicoli non supera il controllo relativo alla conformità in servizio, ne dà notifica senza indugio all'autorità di rilascio dell'omologazione, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE.
In seguito a tale notifica e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE, l'autorità di rilascio dell'omologazione informa il costruttore che una famiglia di veicoli non supera i controlli relativi alla conformità in servizio e che è necessario seguire le procedure di cui all'allegato II, punti 6 e 7.
Qualora l'autorità di rilascio dell'omologazione stabilisca che non è possibile raggiungere un accordo con un'autorità di omologazione che ha accertato che una famiglia di veicoli non supera il controllo relativo alla conformità in servizio, è necessario avviare la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva 2007/46/CE.
8. Ai veicoli omologati conformemente all'allegato II, parte B, oltre ai punti da 1 a 7 si applica quanto segue:
a)
i veicoli sottoposti a omologazione in più fasi, di cui all', paragrafo 7, della direttiva 2007/46/CE, sono sottoposti al controllo della conformità in servizio conformemente alle norme per l'omologazione in più fasi di cui all'allegato II, parte B, punto 5.10.6, del presente regolamento;
b)
i veicoli blindati, i carri funebri e i veicoli con accesso per sedie a rotelle, di cui all'allegato II, parte A, rispettivamente ai punti 5.2 e 5.5, della direttiva 2007/46/CE, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo. Tutti gli altri veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE, sono sottoposti al controllo della conformità in servizio conformemente alle norme per le omologazioni in più fasi di cui all'allegato II, parte B, del presente regolamento.»;
6)
l'articolo 15 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«A decorrere dal 1o settembre 2019 le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti alle emissioni o al consumo di carburante, il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale per i nuovi tipi di veicoli non conformi all'allegato VI. Su richiesta del costruttore, fino al 31 agosto 2019, ai fini dell'omologazione ai sensi del presente regolamento può ancora essere utilizzata la procedura di prova delle emissioni per evaporazione di cui all'allegato 7 del regolamento UNECE n. 83 o quella di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 692/2008.»;
b)
al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
«Ad eccezione dei veicoli omologati per le emissioni per evaporazione in conformità alla procedura di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 692/2008, a decorrere dal 1o settembre 2019 le autorità nazionali vietano l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli nuovi non conformi all'allegato VI del presente regolamento.»;
c)
al paragrafo 4, le lettere d) ed e) sono soppresse;
d)
il paragrafo 5 è così modificato:
i)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
in relazione ai veicoli di una famiglia di interpolazione WLTP che soddisfano le norme in materia di estensione di cui all'allegato 1, punto 3.1.4, del regolamento (CE) n. 692/2008, le procedure seguite in conformità all'allegato III, punto 3.13, del medesimo regolamento fino a 3 anni dopo le date di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007 sono accettate dall'autorità di omologazione ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni dell'allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, del presente regolamento;»
ii)
alla lettera c) è aggiunto quanto segue:
«Ai fini del presente punto, l'utilizzo dei risultati delle prove eseguite nell'ambito delle procedure attuate e completate conformemente al regolamento (CE) n. 692/2008 è possibile soltanto in relazione ai veicoli di una famiglia di interpolazione WLTP che soddisfano le norme in materia di estensione specificate all'allegato I, punto 3.3.1, del regolamento (CE) n. 692/2008.»;
e)
sono aggiunti i seguenti paragrafi da 8 a 11:
«8. La parte B dell'allegato II si applica alle categorie M1, M2 e N1 classe I basate su tipi omologati a decorrere dal 1o gennaio 2019 e alle categorie N1 classi II e III e N2 basate su tipi omologati a decorrere dal 1o settembre 2019. Tale parte si applica altresì a tutti i veicoli immatricolati a decorrere dal 1o settembre 2019 per le categorie M1, M2 e N1 classe I e a tutti i veicoli immatricolati a decorrere dal 1o settembre 2020 per le categorie N1 classi II e III e N2. In tutti gli altri casi si applica la parte A dell'allegato II.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2020 per i veicoli di cui all'articolo 4 bis appartenenti alle categorie M1 e N1 classe I, e dal 1o gennaio 2021 per i veicoli di cui all'articolo 4 bis appartenenti alla categoria N1, classi II e III, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti alle emissioni o al consumo di carburante, il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale per i nuovi tipi di veicoli non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 4 bis.
A decorrere dal 1o gennaio 2021, per i veicoli di cui all'articolo 4 bis appartenenti alle categorie M1 e N1 classe I, e dal 1o gennaio 2022 per i veicoli di cui all'articolo 4 bis appartenenti alla categoria N1, classi II e III, le autorità nazionali vieteranno l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli nuovi non conformi a detto articolo.
10. A decorrere dal 1o settembre 2019, le autorità nazionali vieteranno l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE, modificata dal regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione (*1).
Per tutti i veicoli immatricolati tra il 1o gennaio e il 31 agosto 2019 con nuove omologazioni rilasciate nello stesso periodo e laddove le informazioni di cui all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE, modificata dal regolamento (UE) 2018/1832 non siano ancora incluse nel certificato di conformità, il costruttore rende tali informazioni disponibili gratuitamente entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte di un servizio tecnico o laboratorio accreditato ai fini delle prove a norma dell'allegato II.
11. Le prescrizioni di cui all'articolo 4 bis non si applicano alle omologazioni rilasciate ai piccoli costruttori.
7)
l'articolo 18 bis è soppresso;
8)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
9)
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
10)
l'allegato IIIA è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
11)
nell'allegato V, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:
«2.3.
I coefficienti di resistenza all'avanzamento da usare devono essere quelli per il veicolo Low (VL). In assenza di VL deve essere usata la resistenza all'avanzamento di VH. VL e VH sono definiti all'allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.1.1.2. In alternativa il costruttore può scegliere di usare le resistenze all'avanzamento determinate in conformità alle disposizioni del regolamento UN/ECE n. 83, allegato 4a, appendice 7, per i veicoli inclusi nella famiglia di interpolazione.»;
12)
l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento;
13)
l'allegato VII è così modificato:
1)
al punto 2.2, nella legenda della tabella, la designazione del fattore di deterioramento «P» è sostituita da «PN»;
2)
il punto 3.10 è sostituito dal seguente:
«3.10.
I coefficienti di resistenza all'avanzamento da usare devono essere quelli per il veicolo Low (VL). In assenza di VL o nel caso che la resistenza totale all'avanzamento del veicolo (VH) a 80 km/h sia superiore alla resistenza totale all'avanzamento di VL a 80 km/h + 5 %, deve essere usata la resistenza all'avanzamento di VH. VL e VH sono definiti all'allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.1.1.2.»;
14)
nell'allegato VIII, il punto 3.3 è sostituito dal seguente:
«3.3.
I coefficienti di resistenza all'avanzamento da usare devono essere quelli per il veicolo Low (VL). In assenza di VL deve essere usata la resistenza all'avanzamento di VH. VL e VH sono definiti all'allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.1.1.2. In alternativa il costruttore può scegliere di usare le resistenze all'avanzamento determinate in conformità alle disposizioni del regolamento UNECE n. 83, allegato 4a, appendice 7, per i veicoli inclusi nella famiglia di interpolazione. In entrambi i casi, il dinamometro deve essere regolato per simulare il funzionamento di un veicolo su strada a – 7 °C. Tale regolazione può essere basata sulla determinazione del profilo della forza di resistenza all'avanzamento a – 7 °C. In alternativa, la resistenza all'avanzamento determinata può essere regolata per una diminuzione del 10 % del tempo di coast-down (decelerazione a ruota libera). Il servizio tecnico può approvare l'uso di altri metodi per determinare la resistenza all'avanzamento.»;
15)
l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento;
16)
l'allegato XI è sostituito dal testo di cui all'allegato VI del presente regolamento;
17)
l'allegato XII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
18)
all'allegato XIV, appendice 1, le parole «allegato I, punti 2.3.1 e 2.3.5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1151» sono sostituite da «allegato I, punti 2.3.1 e 2.3.4, del regolamento (UE) 2017/1151»;
19)
l'allegato XVI è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento;
20)
l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento;
21)
come allegato XXII è aggiunto,l'allegato X del presente regolamento.
Storico versioni
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