Art. 1

Giovani agricoltori

In vigore dal 30 ott 2018
Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 è così modificato: (1) l' è sostituito dal seguente: « Giovani agricoltori 1.   Le condizioni per l'accesso al finanziamento applicabili a un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell', paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 che si insedia in un'azienda agricola come capo della stessa congiuntamente ad altri agricoltori sono equivalenti alle condizioni richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, i giovani agricoltori detengono il controllo dell'azienda conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro. 2.   Allorché la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell', paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 esercita il controllo sulla persona giuridica conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori. Laddove una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola. 3.   Un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.»; (2) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione Allorché la fonte dei fondi per la compensazione finanziaria che i fondi di mutualizzazione devono versare come prevedono gli articoli 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è un mutuo commerciale, la durata del mutuo è compresa fra uno e cinque anni.»; (3) all'articolo 13, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, laddove il sostegno è fornito sotto forma di sovvenzioni, si applicano le seguenti norme:».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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