Art. 1
Funzioni del responsabile del collocamento
In vigore dal 30 ott 2018
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è così modificato:
(1)
all'articolo 10 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
«5. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2020 include anche il volume di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva. Tali quote sono suddivise in parti uguali tra gli Stati membri che al 1o gennaio 2018 partecipavano all'azione comune in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento e sono aggiunte al volume delle quote da mettere all'asta per ciascuno di essi. Il volume di 50 milioni di quote è in linea di principio distribuito uniformemente tra le aste bandite nel 2020.»;
(2)
l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«Articolo 23
Funzioni del responsabile del collocamento
1. Il responsabile del collocamento:
a)
mette all'asta il volume di quote che ciascuno Stato membro da cui è designato intende vendere;
b)
riceve i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato;
c)
versa i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato.
2. Il responsabile del collocamento di ciascuno Stato membro che mette all'asta quote in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, riceve i proventi della vendita all'asta di tali quote sul conto bancario di responsabile del collocamento da esso designato entro il 1o ottobre 2019 per il ricevimento dei pagamenti dovuti a norma dell'articolo 10, paragrafo 5. Il responsabile del collocamento assicura che i proventi d'asta siano versati sul conto notificatogli dalla Commissione ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati. Il responsabile del collocamento può dedurre, prima di versarli, eventuali oneri supplementari imputabili a titolo di spese di detenzione e versamento dei proventi d'asta, a condizione che il suo Stato membro ne abbia notificato alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri l'importo e la giustificazione.»;
(3)
all'articolo 61, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In applicazione del paragrafo 1 la piattaforma d'asta annuncia almeno i seguenti risultati di ogni asta:
a)
volume delle quote messe all'asta;
b)
prezzo di aggiudicazione dell'asta in euro;
c)
volume totale delle offerte presentate;
d)
numero totale di offerenti e numero degli aggiudicatari;
e)
in caso di annullamento dell'asta, aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;
f)
proventi complessivi della vendita all'asta;
g)
ripartizione dei proventi tra gli Stati membri nel caso delle piattaforme d'asta designate in applicazione dell'articolo 26, paragrafi 1 o 2.»;
(4)
all'articolo 61, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Contemporaneamente all'annuncio dei risultati di ogni asta in applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), la piattaforma d'asta notifica a ciascun aggiudicatario, attraverso i propri sistemi:
a)
il numero totale di quote che devono essergli assegnate;
b)
quali delle sue eventuali offerte a pari prezzo sono state selezionate con metodo casuale;
c)
il pagamento da effettuare in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a scelta dell'offerente, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione;
d)
la data entro la quale occorre effettuare il pagamento, in fondi disponibili, nel conto bancario designato del responsabile del collocamento.»;
(5)
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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