Art. 1

In vigore dal 30 ott 2018
1.   Il concentrato di peptidi di gamberetti, quale specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. 2.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale, — società: Marealis AS, — indirizzo: Stortorget 1, Kystens Hus, 2nd floor, N-9008 Tromsø, indirizzo postale: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, Norvegia, è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti a norma dell' del presente regolamento o con il consenso di Marealis AS. 3.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento. 4.   L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (UE) n. 1169/2011.
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