Art. 1
In vigore dal 30 ott 2018
1. L'isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino, quale specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, solo il richiedente iniziale,
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società: Armor Protéines S.A.S.,
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indirizzo: Armor Protéines S.A.S., 19 bis rue de la Libération, 35460 Saint-Brice-en-Coglès, Francia,
è autorizzato a immettere sul mercato dell'Unione il nuovo alimento di cui al paragrafo 1, salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga l'autorizzazione per il nuovo alimento senza riferimento ai dati protetti conformemente all' del presente regolamento o con il consenso di Armor Protéines S.A.S..
3. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (UE) n. 609/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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