Art. 7

Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24

In vigore dal 30 ott 2018
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 1.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di sette esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24. 2.   Il paragrafo 1 fa salve misure nazionali più rigorose.
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