Art. 7
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24
In vigore dal 30 ott 2018
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24
1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di sette esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
2. Il paragrafo 1 fa salve misure nazionali più rigorose.
Storico versioni
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