Art. 1
In vigore dal 29 ott 2018
1. Gli xilo-oligosaccaridi, quali specificati nell'allegato del presente regolamento, sono inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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