Art. 1
In vigore dal 24 ott 2018
Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:
1)
l', paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
«3. Ai contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 (*1).
3 bis. Ai contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo (*2) («l'accordo del 1992»).
Tuttavia, l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (*3) si applica a tali contingenti tariffari anziché l'appendice dell'accordo del 1992, poiché tale protocollo era stato modificato mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015 (*4).
(*1) Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63)."
(*2)
GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47."
(*3)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3."
(*4) Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56).»;"
2)
l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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