Art. 1

In vigore dal 24 ott 2018
Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato: 1) l', paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3.   Ai contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 (*1). 3 bis.   Ai contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo (*2) («l'accordo del 1992»). Tuttavia, l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (*3) si applica a tali contingenti tariffari anziché l'appendice dell'accordo del 1992, poiché tale protocollo era stato modificato mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015 (*4). (*1)  Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63)." (*2)   GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47." (*3)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3." (*4)  Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56).»;" 2) l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.
Storico versioni

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