Art. 14

Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato

In vigore dal 23 ott 2018
Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato 1.   Il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli e le comunicazioni di cui agli articoli da 17 a 24 e all’ relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori. Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall’interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato. 2.   Il titolare del trattamento agevola l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 17 a 24. Nei casi di cui all’, paragrafo 2, il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare la richiesta dell’interessato di esercitare i suoi diritti ai sensi degli articoli da 17 a 24, salvo che il titolare del trattamento dimostri che non è in grado di identificare l’interessato. 3.   Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 17 a 24 senza indebito ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell’interessato. 4.   Se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento informa l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale. 5.   Le informazioni fornite ai sensi degli ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 17 a 24 e dell’ sono gratuite. Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta. 6.   Fatto salvo l’, qualora il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta la richiesta di cui agli articoli da 17 a 23, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato. 7.   Le informazioni da fornire agli interessati a norma degli possono essere fornite in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico. 8.   Se la Commissione adotta atti delegati conformemente all’, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/679 che stabiliscono le informazioni da presentare sotto forma di icona e le procedure per fornire icone standardizzate, le istituzioni e gli organi dell’Unione forniscono, se del caso, le informazioni di cui agli del presente regolamento in combinazione con le icone standardizzate.
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