Art. 1

Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE

In vigore dal 23 ott 2018
Al capo IV del regolamento (CE) n. 110/2008 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 24 bis Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE In deroga all’articolo 3 della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al punto 1, sesta riga, dell’allegato della stessa direttiva, lo shochu  (*2) prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell’Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.
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