Art. 1
Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE
In vigore dal 23 ott 2018
Al capo IV del regolamento (CE) n. 110/2008 è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 24 bis
Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE
In deroga all’articolo 3 della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al punto 1, sesta riga, dell’allegato della stessa direttiva, lo shochu
(*2) prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell’Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.
Storico versioni
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