Art. 1
Deroga
In vigore dal 22 ott 2018
Deroga
1. L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca degli zerri (Spicara smaris) praticata con sciabiche da spiaggia «girarica» e «migavica» nelle acque territoriali della Croazia.
2. L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Croazia per le seguenti attività di pesca:
a)
ricciola (Seriola dumerili) pescati con la sciabica da spiaggia a maglie larghe «šabakun»;
b)
latterino (Atherina boyeri) pescato con la sciabica da spiaggia «oližnica»; e
c)
zerri (Spicara smaris) pescati con le sciabiche da spiaggia da spiaggia «girarica» e «migavica».
3. Le sciabiche da spiaggia di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate da pescherecci:
a)
aventi un numero di registrazione stabilito dal piano di gestione della Croazia, adottato dalla Croazia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
b)
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi ulteriore aumento dello sforzo di pesca; e
c)
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione della Croazia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:1586:oj#art-1