Art. 1

Deroga

In vigore dal 22 ott 2018
Deroga 1.   L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alla pesca degli zerri (Spicara smaris) praticata con sciabiche da spiaggia «girarica» e «migavica» nelle acque territoriali della Croazia. 2.   L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Croazia per le seguenti attività di pesca: a) ricciola (Seriola dumerili) pescati con la sciabica da spiaggia a maglie larghe «šabakun»; b) latterino (Atherina boyeri) pescato con la sciabica da spiaggia «oližnica»; e c) zerri (Spicara smaris) pescati con le sciabiche da spiaggia da spiaggia «girarica» e «migavica». 3.   Le sciabiche da spiaggia di cui ai paragrafi 1 e 2 sono utilizzate da pescherecci: a) aventi un numero di registrazione stabilito dal piano di gestione della Croazia, adottato dalla Croazia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi ulteriore aumento dello sforzo di pesca; e c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione della Croazia.
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