Art. 1
Deroga
In vigore dal 22 ott 2018
Deroga
1. L'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Croazia per le seguenti attività di pesca:
a)
cefali (Mugilidae) pescati con il cianciolo «ciplarica»;
b)
palamita (Sarda sarda), tombarello (Auxis rochei), tonnetto alletterato (Euthynnus alletteratus) e ricciola (Seriola dumerili) pescati con il cianciolo «palamidara»;
c)
latterino (Atherina boyeri) pescato con il cianciolo «oližnica»; e
d)
aguglia (Belone belone) pescata con il cianciolo «igličara».
2. I ciancioli di cui al paragrafo 1 sono utilizzati da pescherecci:
a)
aventi un numero di registrazione stabilito dal piano di gestione della Croazia, adottato dalla Croazia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;
b)
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca e
c)
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione della Croazia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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