Art. 1

Deroga

In vigore dal 22 ott 2018
Deroga 1.   L'articolo 13, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Croazia per le seguenti attività di pesca: a) cefali (Mugilidae) pescati con il cianciolo «ciplarica»; b) palamita (Sarda sarda), tombarello (Auxis rochei), tonnetto alletterato (Euthynnus alletteratus) e ricciola (Seriola dumerili) pescati con il cianciolo «palamidara»; c) latterino (Atherina boyeri) pescato con il cianciolo «oližnica»; e d) aguglia (Belone belone) pescata con il cianciolo «igličara». 2.   I ciancioli di cui al paragrafo 1 sono utilizzati da pescherecci: a) aventi un numero di registrazione stabilito dal piano di gestione della Croazia, adottato dalla Croazia conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; b) aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca e c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione della Croazia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:1585:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo