Art. 1
In vigore dal 22 ott 2018
Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:
1)
all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per la pulizia e la disinfezione dei telaini, degli alveari e dei favi, può essere utilizzato l'idrossido di sodio.
Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.»;
2)
all'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la razione dei gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.) di cui alla sezione 7 dell»allegato XIII bis può contenere al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile. Al fine di assicurare le esigenze nutritive quantitative di detti gamberi e gamberetti, per integrare la loro dieta può essere utilizzato colesterolo biologico. Nei casi in cui quest'ultimo non sia disponibile può essere utilizzato colesterolo non biologico derivante dalla lana, dai molluschi o da altre fonti. L'opzione di integrare la loro dieta con colesterolo si applica sia in fase di ingrasso che nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai,»;
3)
all'articolo 27, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:
i)
il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o
ii)
per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all'alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:
—
nei prodotti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento e dagli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione, oppure
—
nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE (*2) della Commissione, il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva, o
—
nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/141/CE (*3) della Commissione, il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva.
(*1) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35)."
(*2) Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16)."
(*3) Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).»;"
4)
all'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;
5)
all'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2018, 2019 e 2020.»;
6)
all'articolo 92 bis è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, per un prodotto proveniente da tale Stato membro e che reca le indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III del presente regolamento o all'allegato XI del presente regolamento, e se tali irregolarità o infrazioni hanno implicazioni per uno o più altri Stati membri, ne informa quanto prima lo Stato membro o gli Stati membri interessati, gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento.»;
7)
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
8)
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
9)
l'allegato VIII bis è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:1584:oj#art-1