Art. 1

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza

In vigore dal 18 ott 2018
Il regolamento delegato (UE) 2017/86 è così modificato: 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Esenzione legata al tasso di sopravvivenza 1.   L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica: a) alla sogliola (Solea solea) catturata con rapidi (sfogliare) (TBB) (*1) nel Mare Adriatico fino al 31 dicembre 2019; b) alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale; c) alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale; d) alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) nel Mar Mediterraneo occidentale; e) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con qualsiasi rete a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale; f) allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019; g) all'occhialone (Pagellus bogaraveo) catturato con ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019; h) all'astice (Homarus gammarus) catturato con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019; i) all'aragosta (Palinuridae) catturata con reti (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) e con nasse e trappole (FPO, FIX) nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale fino al 31 dicembre 2019. 2.   La sogliola (Solea solea), la cappasanta (Pecten jacobaeus), le vongole (Venerupis spp. e Venus spp.), lo scampo (Nephrops norvegicus), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), l'astice (Homarus gammarus) e l'aragosta (Palinuridae) catturati nelle condizioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona in cui sono stati catturati. 3.   Entro il 1o maggio 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti oltre a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni di giugno 2018, modificate in agosto 2018, e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a), f), g), h) e i). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e informazioni al massimo entro luglio 2019. (*1)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 122 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.»;" 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Esenzione de minimis 1.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi di specie in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013: a) nel Mar Mediterraneo occidentale (punto 1 dell'allegato): i) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli; iii) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea), l'orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; iv) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli; v) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari; vi) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; b) nel Mare Adriatico (punto 2 dell'allegato): i) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli; iii) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano rapidi (sfogliare) (TBB); iv) per la sogliola (Solea solea), fino al 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; v) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l'orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; vi) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli; vii) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari; viii) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; c) nel Mar Mediterraneo sudorientale (punto 3 dell'allegato): i) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli; iii) per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 6 % nel 2019 e nel 2020 e fino a un massimo del 5 % nel 2021 del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; iv) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico; v) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli; vi) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell'1 % nel 2019 del totale di catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari; vii) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2019 del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico. 2.   Entro il 1o maggio 2019 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti oltre a quelli previsti dalle raccomandazioni comuni di giugno 2018, modificate in agosto 2018, e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettera a, punti da iii) a vi), lettera b), punti da v) a viii), e lettera c), punti da iv) a vii). Lo CSTEP valuta tali dati e informazioni al massimo entro luglio 2019.»; 3) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021»; 4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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