Art. 3

Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo

In vigore dal 18 ott 2018
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo 1.   L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell'Unione del Mare del Nord (divisioni CIEM 2a e 3a e sottozona CIEM 4), alle seguenti catture di scampo: a) catture effettuate con nasse (FPO (18)); b) catture effettuate con reti a strascico (OTB, TBN) con: (1) un sacco di dimensioni di maglia superiori a 80 mm; o (2) un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm; o (3) un sacco di dimensioni di maglia di almeno 35 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm. 2.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura. 3.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, prima del 31 maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera b). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2018:2035:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo