Art. 2
In vigore dal 18 ott 2018
Riguardo ai dazi antidumping definitivi pagati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 sulle importazioni di biodiesel dall'Argentina e dall'Indonesia e ai dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell' di tale regolamento, si procede al rimborso o allo sgravio nella misura in cui detti dazi si riferiscono a importazioni di biodiesel venduto per l'esportazione nell'Unione dalle seguenti società:
Società
Codice addizionale TARIC
Argentina
Unitec Bio SA, Buenos Aires
C 330
Molinos Agro SA, Buenos Aires
B 784
Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Bahia Blanca
B 784
Vicentin SAIC, Avellaneda
B 784
Aceitera General Deheza SA, General Deheza
B 782
Bunge Argentina SA, Buenos Aires
B 782
Cargill SACI, Buenos Aires
C 330
Louis Dreyfus Commodities SA (LDC Argentina SA), Buenos Aires
B 783
Indonesia
PT Pelita Agung Agrindustri, Medan
B 788
PT Ciliandra Perkasa, Giacarta
B 786
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan
B 789
PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan
B 789
PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Medan
B 787
Il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa doganale applicabile.
Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
Storico versioni
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