Art. 2

In vigore dal 18 ott 2018
Riguardo ai dazi antidumping definitivi pagati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 sulle importazioni di biodiesel dall'Argentina e dall'Indonesia e ai dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell' di tale regolamento, si procede al rimborso o allo sgravio nella misura in cui detti dazi si riferiscono a importazioni di biodiesel venduto per l'esportazione nell'Unione dalle seguenti società: Società Codice addizionale TARIC Argentina Unitec Bio SA, Buenos Aires C 330 Molinos Agro SA, Buenos Aires B 784 Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Bahia Blanca B 784 Vicentin SAIC, Avellaneda B 784 Aceitera General Deheza SA, General Deheza B 782 Bunge Argentina SA, Buenos Aires B 782 Cargill SACI, Buenos Aires C 330 Louis Dreyfus Commodities SA (LDC Argentina SA), Buenos Aires B 783 Indonesia PT Pelita Agung Agrindustri, Medan B 788 PT Ciliandra Perkasa, Giacarta B 786 PT Wilmar Bioenergi Indonesia, Medan B 789 PT Wilmar Nabati Indonesia, Medan B 789 PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas), Medan B 787 Il rimborso o lo sgravio deve essere chiesto alle autorità doganali nazionali in conformità alla normativa doganale applicabile. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:1570:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2018/1570 — Testo vigente | Portale Normativo