Art. 2
In vigore dal 16 ott 2018
1. Qualora le autorità doganali degli Stati membri abbiano indicazioni che il prezzo presentato su una fattura corrispondente all'impegno presentata ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013, e dell', paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 emessa da Jiangsu Sinski PV, Co. Ltd o Zheijang Koly Energy Co. Ltd prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non corrisponde al prezzo pagato e che pertanto tali società potrebbero aver violato l'impegno, le autorità doganali possono, se necessario al fine di condurre procedimenti nazionali, chiedere alla Commissione di trasmettere loro una copia dell'impegno e altre informazioni allo scopo di verificare il prezzo minimo all'importazione («PMI») applicabile il giorno in cui è stata emessa la fattura corrispondente all'impegno.
2. Qualora la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo riveli che nella fattura commerciale non sono stati inclusi sconti e riduzioni, i dazi dovuti di conseguenza ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 1238/2013, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 1239/2013, e dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 sono riscossi.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere usate solo ai fini dell'applicazione dei dazi dovuti ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 1238/2013, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 2017/367, dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 1239/2013, e dell', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di attuazione (UE) 2017/366. In tale contesto, le autorità doganali degli Stati membri possono fornire tali informazioni ai debitori di detti dazi al solo scopo di tutelare i loro diritti di difesa. Tali informazioni non possono essere divulgate a terzi in nessuna circostanza.
Storico versioni
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