Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 12 ott 2018
Misure transitorie
L'alginato di sodio specificato nell'allegato e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 4 maggio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 4 novembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti l'alginato di sodio specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2019 in conformità delle norme applicabili prima del 4 novembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.
Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti l'alginato di sodio specificato nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 4 novembre 2020 in conformità delle norme applicabili prima del 4 novembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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