Art. 3
In vigore dal 10 ott 2018
Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione per le perdite di produzione di pollame nelle zone regolamentate è di 1,411 milioni di EUR. Si applicano i seguenti importi forfettari:
a)
0,0059 EUR al giorno per gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 186 598 capi;
b)
0,0085 EUR al giorno per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 474 567 capi;
c)
0,01075 EUR al giorno per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 246 131 capi;
d)
0,0126 EUR al giorno per oca da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 4 622 capi;
e)
0,1757 EUR al giorno per oca da riproduzione di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 55 307 capi;
f)
0,0333 EUR al giorno per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 485 343 capi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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