Art. 3

In vigore dal 10 ott 2018
Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione per le perdite di produzione di pollame nelle zone regolamentate è di 1,411 milioni di EUR. Si applicano i seguenti importi forfettari: a) 0,0059 EUR al giorno per gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 186 598 capi; b) 0,0085 EUR al giorno per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 474 567 capi; c) 0,01075 EUR al giorno per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 246 131 capi; d) 0,0126 EUR al giorno per oca da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 4 622 capi; e) 0,1757 EUR al giorno per oca da riproduzione di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 55 307 capi; f) 0,0333 EUR al giorno per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 485 343 capi.
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