Art. 3
In vigore dal 10 ott 2018
1. Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 11,1 milioni di EUR, ripartiti come segue:
a)
per la perdita di produzione di pollame ubicato nella zona regolamentata, si applicano i seguenti importi forfettari:
i)
0,11 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 2 320 318 uova;
ii)
0,07895 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 2 935 380 uova;
iii)
0,057 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, declassato in alimento per animali da compagnia, fino a un massimo di 190 000 uova;
iv)
0,019 EUR per uovo proveniente da allevamento in gabbia di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 5 788 593 uova;
v)
0,02375 EUR per uovo proveniente da allevamento a terra di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 37 903 308 uova;
vi)
0,085 EUR alla settimana per tacchina da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 1 342 757 capi;
vii)
0,129 EUR alla settimana per tacchino maschio da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 2 397 112 capi;
viii)
0,045 EUR alla settimana per faraona da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 194 548 capi;
ix)
0,045 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 27 626 088 capi;
x)
0,12385 EUR alla settimana per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 41 302 capi;
xi)
0,085 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 176 000 capi;
xii)
0,1065 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 932 625 capi;
xiii)
0,04 EUR alla settimana per pollastra allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 414 900 capi;
b)
per le perdite connesse a un prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
i)
0,115 EUR alla settimana per pollastra standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 400 553 capi;
ii)
0,0995 EUR alla settimana per pollo standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 754 942 capi;
iii)
0,0995 EUR alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 1 277 capi;
iv)
0,46 EUR alla settimana per tacchino standard di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 12 662 capi;
v)
8,46 EUR alla settimana per tacchino di dimensioni fuori standard di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 12 662 capi;
vi)
0,2618 EUR alla settimana per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 7 700 capi;
c)
per l'eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
i)
0,5183 EUR per tacchina di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 144 580 capi;
ii)
1,03 EUR per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 186 080 capi;
iii)
0,18375 EUR per pollo di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 37 000 capi;
iv)
0,20875 EUR per pollo rurale di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 779 519 capi;
d)
per la perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
i)
0,1815 EUR per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 853 692 capi;
ii)
1,2225 EUR per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 48 050 capi.
2. Laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui al paragrafo 1.
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