Art. 1

In vigore dal 9 ott 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato: 1) l’articolo 5 è così modificato: a) la lettera a) è così modificata: i) il punto 4) è sostituito dal seguente: «4) le informazioni relative alla distribuzione geografica delle esposizioni per paese e aggregate a livello totale specificate nel modello 9 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell’allegato II, parte II, punto 3.4. Per quanto riguarda in particolare le informazioni indicate nei modelli 9.1 e 9.2, le informazioni sulla distribuzione geografica delle esposizioni per paese sono fornite laddove le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi “non nazionali” per tutte le classi di esposizione, segnalate nella riga 850 del modello 4 dell’allegato I, siano pari o superiori al 10 % delle esposizioni originarie nazionali e non nazionali totali segnalate nella riga 860 del modello 4 dell’allegato I. A tale scopo le esposizioni sono ritenute nazionali qualora si tratti di esposizioni nei confronti di controparti situate nello Stato membro in cui è situato l’ente. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;» ii) è aggiunto il seguente punto 12): «12) le informazioni sulla valutazione prudente specificate nel modello 32 dell’allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell’allegato II, parte II, punto 6, come segue: i) tutti gli enti forniscono le informazioni specificate nel modello 32.1 dell’allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell’allegato II, parte II, punto 6; ii) oltre alle informazioni di cui alla lettera i), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento (UE) 2016/101 forniscono anche le informazioni specificate nel modello 32.2 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6; iii) oltre alle informazioni di cui alle lettere i) e ii), gli enti che applicano il metodo di base a norma del regolamento (UE) 2016/101 e che superano la soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento al loro livello di segnalazione forniscono anche le informazioni specificate nei modelli 32.3 e 32.4 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 6. Ai fini della lettera a), punto 12), non si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;» b) la lettera b) è così modificata: al punto 3), lettere a), b) e c), i termini «di cui all’allegato II, parte II, punto 6» sono sostituiti dai termini «di cui all’allegato II, parte II, punto 7»; 2) all’articolo 9, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le informazioni specificate nel modello 20 dell’allegato III, parte 2, con frequenza trimestrale se l’ente supera la soglia di cui all’articolo 5, lettera a), punto 4), seconda frase. Si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all’articolo 4;» 3) l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento; 4) l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento; 5) l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento; 6) l’allegato IX è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento; 7) l’allegato XI è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento; 8) l’allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento; 9) l’allegato XIX è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento; 10) l’allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento; 11) l’allegato XXII è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX del presente regolamento; 12) l’allegato XXIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento.
Storico versioni

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