Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010
In vigore dal 2 ott 2018
Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010
Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:
1)
l'articolo 7 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è soppresso;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa ad un'indagine amministrativa specifica. L'autorità interpellata effettua l'indagine amministrativa in consultazione con l'autorità richiedente, ove ciò sia necessario. Se l'autorità interpellata ritiene che non siano necessarie indagini amministrative, ne comunica immediatamente le ragioni all'autorità richiedente.
In deroga al primo comma, un'indagine relativa agli importi dichiarati o agli importi che avrebbero dovuto essere dichiarati da un soggetto passivo stabilito nello Stato membro dell'autorità interpellata in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate da tale soggetto passivo e imponibili nello Stato membro dell'autorità richiedente può essere rifiutata solo:
a)
per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafo 1, valutati dall'autorità interpellata in conformità di una dichiarazione delle prassi migliori concernente l'interazione del presente paragrafo e dell'articolo 54, paragrafo 1, da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2;
b)
per i motivi di cui all'articolo 54, paragrafi 2, 3 e 4;
c)
sulla base del fatto che l'autorità interpellata ha già fornito all'autorità richiedente informazioni sul medesimo soggetto in seguito ad un'indagine amministrativa effettuata da meno di due anni.
L'autorità interpellata che rifiuti un'indagine amministrativa di cui al secondo comma per i motivi menzionati alle lettere a) o b) fornisce, tuttavia, all'autorità richiedente le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni o prestazioni effettuate negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato membro dell'autorità richiedente.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Se le autorità competenti di almeno due Stati membri ritengono che sia necessaria un'indagine amministrativa relativa agli importi di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo e trasmettono una richiesta motivata comune contenente indicazioni o prove circa la sussistenza di rischi di evasione o frode in materia di IVA, l'autorità interpellata non può rifiutare di effettuare tale indagine, salvo per i motivi previsti dall'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), o dall'articolo 54, paragrafi da 2 a 4. Qualora lo Stato membro interpellato disponga già delle informazioni richieste, le fornisce agli Stati membri richiedenti. Qualora gli Stati membri richiedenti non siano soddisfatti delle informazioni ricevute, chiedono allo Stato membro interpellato di procedere all'indagine amministrativa.
Se lo Stato membro interpellato lo richiede, i funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti partecipano all'indagine amministrativa. Tale indagine amministrativa è svolta congiuntamente ed è condotta sotto la direzione dello Stato membro interpellato e conformemente alla sua legislazione. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi. I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
Qualora lo Stato membro interpellato non abbia richiesto la partecipazione di funzionari degli Stati membri richiedenti, i funzionari di qualsiasi Stato membro richiedente possono essere presenti durante l'indagine amministrativa ed esercitare i poteri previsti all'articolo 28, paragrafo 2, nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione nazionale dello Stato membro interpellato. In ogni caso, i funzionari di tali Stati membri richiedenti possono essere presenti per consultazione.
Qualora debbano partecipare o essere presenti funzionari degli Stati membri richiedenti, l'indagine amministrativa è svolta solo se tale partecipazione o presenza ai fini dell'indagine amministrativa è garantita.»;
2)
all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le informazioni sono trasmesse mediante formulari tipo, salvo nei casi di cui all'articolo 50 o in casi specifici in cui le rispettive autorità competenti ritengono che altri mezzi sicuri siano più opportuni e convengono di utilizzarli.
La Commissione adotta i formulari tipo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;
3)
l'articolo 17 è così modificato:
a)
al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«f)
le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2006/112/CE, nonché il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, il prezzo per voce e il peso netto.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, gli elementi di dati delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;
4)
l'articolo 21 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Ogni Stato membro accorda ai propri funzionari incaricati di verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c), del presente regolamento per le quali l'accesso automatizzato è concesso dagli altri Stati membri.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera e) è così modificata:
i)
i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode;
ii)
l'accesso avvenga attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.»;
ii)
il punto iii) è soppresso;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), sono accessibili i seguenti dati:
a)
i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che riceve le informazioni;
b)
i numeri di identificazione IVA dell'importatore o del suo rappresentante fiscale che cede i beni a persone titolari di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
c)
il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, l'importo totale e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
d)
il paese di origine, il paese di destinazione, il codice delle merci, la valuta, l'importo totale, il tasso di cambio, il prezzo per voce e il peso netto dei beni oggetto dell'importazione seguita da una cessione intracomunitaria di beni da ciascuna persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo a ciascuna persona titolare di un numero di identificazione IVA rilasciato da un altro Stato membro alle seguenti condizioni:
i)
l'accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode o sia finalizzato a individuare casi di frode;
ii)
l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.
I valori di cui alle lettere c) e d) del presente paragrafo sono espressi nella valuta dello Stato membro che fornisce le informazioni e si riferiscono a ciascun articolo della dichiarazione doganale presentata.»;
d)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;
e)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), e al paragrafo 2 bis, lettera d), del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;
5)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 21 bis
1. Ciascuno Stato membro accorda all'autorità competente di ogni altro Stato membro un accesso automatizzato alle seguenti informazioni relative ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli:
a)
i dati identificativi relativi ai veicoli;
b)
i dati identificativi relativi ai proprietari e agli intestatari dei veicoli a nome dei quali i veicoli sono immatricolati, quali definiti nella normativa dello Stato membro di immatricolazione.
2. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è concesso alle seguenti condizioni:
a)
l'accesso riguarda un'indagine su un caso di sospetta frode in materia di IVA o è finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA;
b)
l'accesso avviene attraverso un funzionario di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che disponga di un'identificazione personale dell'utente per i sistemi elettronici che danno accesso alle informazioni in questione.
3. La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, gli elementi di dati e le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le modalità pratiche inerenti alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo al fine di consentire allo Stato membro che fornisce le informazioni di identificare il funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;
6)
l'articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Articolo 24
Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini degli articoli da 17 a 21 bis, si scambino informazioni con mezzi elettronici, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza dell'articolo 55.
Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire che tali informazioni siano scambiate utilizzando la rete CCN/CSI o qualsiasi altra rete protetta analoga utilizzata per scambiare le informazioni di cui all'articolo 21 bis con mezzi elettronici.»;
7)
il titolo del CAPO VII è sostituito dal seguente:
«PRESENZA NEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E DURANTE LE INDAGINI AMMINISTRATIVE E LE INDAGINI AMMINISTRATIVE SVOLTE CONGIUNTAMENTE»;
8)
l'articolo 28 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, funzionari autorizzati dalle autorità richiedenti possono partecipare alle indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato membro interpellato al fine di raccogliere e scambiare le informazioni di cui all'. Tali indagini amministrative sono svolte congiuntamente dai funzionari delle autorità richiedenti e dell'autorità interpellata e sono condotte sotto la direzione dello Stato membro interpellato e conformemente alla sua legislazione. I funzionari delle autorità richiedenti hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari dell'autorità interpellata e, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro interpellato lo consente ai propri funzionari, possono interrogare i soggetti passivi.
Qualora la legislazione dello Stato membro interpellato lo consenta, i funzionari degli Stati membri richiedenti esercitano gli stessi poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro interpellato.
I poteri di controllo dei funzionari delle autorità richiedenti sono esercitati unicamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.
Previo accordo tra le autorità richiedenti e l'autorità interpellata, e in base alle modalità stabilite da quest'ultima, le autorità partecipanti possono elaborare una relazione d'indagine comune.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1, 2 e 2 bis devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro funzioni ufficiali.»;
9)
l'articolo 33 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro la frode in materia di IVA, il presente capo istituisce una rete per lo scambio rapido, il trattamento e l'analisi di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere tra Stati membri e per il coordinamento delle eventuali azioni di follow-up (“Eurofisc”).»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
conducono e coordinano lo scambio rapido multilaterale e il trattamento e l'analisi congiunti di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere nel quadro dei settori in cui Eurofisc opera (in prosieguo “ambiti di attività di Eurofisc”);
c)
coordinano i lavori dei funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, degli Stati membri partecipanti in risposta alle allerte e alle informazioni ricevute;»;
ii)
è aggiunta la seguente lettera:
«d)
coordinano le indagini amministrative degli Stati membri partecipanti sulle frodi individuate dai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, senza la facoltà di imporre agli Stati membri lo svolgimento di indagini amministrative.»;
10)
all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri che hanno scelto di prendere parte a un ambito di attività di Eurofisc partecipano attivamente allo scambio multilaterale e al trattamento e all'analisi congiunti di informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere tra tutti gli Stati membri partecipanti e al coordinamento di eventuali azioni di follow-up.»
11)
l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
La Commissione fornisce sostegno tecnico e logistico a Eurofisc. La Commissione non ha accesso alle informazioni di cui all' che possono essere scambiate attraverso Eurofisc, salvo nei casi di cui all'articolo 55, paragrafo 2.»;
12)
l'articolo 36 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. I funzionari di collegamento degli Stati membri designano, tra i funzionari di collegamento di Eurofisc, un presidente di Eurofisc per un periodo di tempo determinato.
I funzionari di collegamento degli Stati membri:
a)
concordano l'istituzione e la cessazione di ambiti di attività di Eurofisc;
b)
esaminano eventuali aspetti relativi al funzionamento operativo di Eurofisc;
c)
valutano, almeno una volta all'anno, l'efficacia e l'efficienza del funzionamento delle attività di Eurofisc;
d)
approvano la relazione annuale di cui all'articolo 37.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I funzionari di collegamento degli Stati membri che partecipano ad uno specifico ambito di attività di Eurofisc (in prosieguo “funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti”) designano, per un periodo di tempo determinato, un coordinatore dell'ambito di attività di Eurofisc fra i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.
I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc:
a)
raccolgono le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e le mettono a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici;
b)
provvedono affinché le informazioni ricevute dai funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate sulle frodi transfrontaliere comunicate o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e mettono i risultati a disposizione di tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;
c)
forniscono un feedback a tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti;
d)
presentano ai funzionari di collegamento degli Stati membri una relazione annuale sulle attività svolte nei vari ambiti.»;
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc possono chiedere pertinenti informazioni all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (in prosieguo “Europol”) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo “OLAF”). A tal fine e secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, possono trasmettere loro tutte le informazioni necessarie al fine di ricevere le informazioni richieste.
4. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc mettono le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF a disposizione degli altri funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti; tali informazioni sono scambiate con mezzi elettronici.
5. I coordinatori degli ambiti di attività di Eurofisc provvedono inoltre affinché le informazioni ricevute da Europol e dall'OLAF siano trattate e analizzate insieme alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento, secondo le modalità convenute dai partecipanti all'ambito di attività, e mettono i risultati a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc partecipanti.»;
13)
l'articolo 37 è sostituito dal seguente:
«Articolo 37
Il presidente di Eurofisc presenta una relazione annuale sulle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali relative a Eurofisc. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;
14)
all'articolo 48, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:
«Se lo Stato membro di stabilimento viene a conoscenza del fatto che un soggetto passivo che presenta una richiesta di rimborso IVA a norma dell'articolo 5 della direttiva 2008/9/CE ha debiti fiscali in tale Stato membro di stabilimento, può chiedere il consenso del soggetto passivo al versamento diretto del rimborso IVA a detto Stato membro per saldare i debiti fiscali insoluti. Se il soggetto passivo acconsente a tale versamento, lo Stato membro di stabilimento informa lo Stato membro di rimborso in merito all'importo riguardo al quale è stato ottenuto il consenso e lo Stato membro di rimborso versa tale importo, per conto del soggetto passivo, allo Stato membro di stabilimento. Lo Stato membro di stabilimento comunica al soggetto passivo se l'importo versato corrisponde a un saldo totale o parziale del debito fiscale in conformità del proprio diritto nazionale e delle proprie prassi amministrative. Tuttavia, il versamento del rimborso IVA allo Stato membro di stabilimento non pregiudica il diritto dello Stato membro di rimborso di recuperare i debiti che il soggetto passivo ha nei confronti di quest'ultimo.
Se i debiti fiscali nello Stato membro di stabilimento sono contestati, il versamento degli importi del rimborso può essere utilizzato dallo Stato membro di stabilimento a titolo di trattenuta, con il consenso del soggetto passivo, nella misura in cui un controllo giurisdizionale effettivo è garantito in tale Stato membro.»;
15)
il titolo del capo XIII è sostituito dal seguente:
«RELAZIONI CON LA COMMISSIONE E CON ALTRE ISTITUZIONI, ORGANI E ORGANISMI DELL'UNIONE»;
16)
all'articolo 49 è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Gli Stati membri possono comunicare all'OLAF pertinenti informazioni per consentire a detto ufficio di valutare l'azione opportuna conformemente al suo mandato. Quando tali informazioni sono state ricevute da un altro Stato membro, quest'ultimo può subordinare la trasmissione delle informazioni al suo consenso preventivo.»;
17)
l'articolo 55 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò è necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi elettronici ospitati dalla Commissione e utilizzati dagli Stati membri per l'attuazione del presente regolamento.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le archiviazioni, i trattamenti o gli scambi di informazioni di cui al presente regolamento sono soggetti ai regolamenti (UE) 2016/679 (*1) e (CE) n. 45/2001 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti agli articoli da 12 a 15, 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679. Tali restrizioni sono limitate a quanto strettamente necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, in particolare:
a)
per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di svolgere adeguatamente i loro compiti ai fini del presente regolamento; oppure
b)
per non ostacolare indagini, analisi, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari ai fini del presente regolamento e per garantire che non siano compromesse la prevenzione, l'indagine e l'individuazione dell'evasione e della frode fiscali.
Il trattamento e l'archiviazione di informazioni di cui al presente regolamento sono effettuati unicamente per gli scopi di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento e le informazioni non sono ulteriormente trattate in modo incompatibile con tali scopi. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento per ogni altro scopo, ad esempio commerciale, è vietato. I periodi di archiviazione di tali informazioni sono limitati a quanto necessario per conseguire tali scopi. I periodi di archiviazione delle informazioni di cui all'articolo 17 del presente regolamento sono stabiliti in base ai termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato membro interessato, ma non superano i dieci anni.
(*1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."
(*2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»;"
18)
all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
(*3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
19)
l'allegato I è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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