Art. 2

Deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001

In vigore dal 27 set 2018
Deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001 1.   In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2535/2001, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4228 e 09.4229 di cui al punto I.H dell'allegato I dello stesso regolamento, un periodo di assegnazione supplementare è aperto nel 2018, a condizione che: a) le domande di titoli di importazione siano presentate dal 1o all'8 ottobre 2018; b) gli Stati membri comunichino alla Commissione, entro il 15 ottobre 2018, i quantitativi totali, compresi quelli negativi, espressi in chilogrammi e suddivisi per numero d'ordine; c) i titoli di importazione siano rilasciati dal 23 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018. 2.   In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, i titoli di importazione rilasciati a ottobre 2018 per i contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono validi dalla data di rilascio fino al 31 dicembre 2018. 3.   In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2535/2001, per le importazioni nei periodi dal 1o ottobre al 31 dicembre 2018 e dal 1o gennaio al 30 giugno 2019 nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i richiedenti di titoli di importazione che non sono ancora stati riconosciuti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2535/2001 presentano, dal 1o all'8 ottobre 2018, domanda di riconoscimento alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e nel quale sono registrati ai fini dell'IVA, accompagnata dalla prova che, tanto nel 2017 quanto nel 2018, essi hanno importato o esportato, nella o dall'Unione, almeno 25 tonnellate di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 04 della nomenclatura combinata. 4.   In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 12 ottobre 2018 le autorità competenti degli Stati membri comunicano ai richiedenti l'esito della procedura di riconoscimento di cui al paragrafo 3 del presente articolo e, in caso di esito positivo, il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido fino al 30 giugno 2019 e, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, è considerato valido dal 1o ottobre 2018. 5.   In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, anteriormente al 19 ottobre 2018 le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi degli importatori che sono stati riconosciuti a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tale comunicazione contiene il numero di riconoscimento, il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica degli importatori riconosciuti. La Commissione trasmette detti elenchi alle autorità competenti degli altri Stati membri.
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