Art. 1
In vigore dal 20 set 2018
1. All'articolo 4 del regolamento (UE) n. 873/2012 è aggiunto un nuovo paragrafo 2:
«2. Gli alimenti contenenti l'aroma “concentrato di aroma grigliato (vegetale)” (n. FL 21.002), appartenente alla categoria “altri aromi”, che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2020 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Se le informazioni richieste dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare non sono fornite entro il 5 agosto 2018, viene posta fine alla procedura di domanda in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1331/2008.»
2. Il comma originale dell'articolo 4 è numerato come paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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