Art. 2

Ritiro dal mercato

In vigore dal 19 set 2018
Ritiro dal mercato 1.   Le scorte esistenti dell'additivo di cui all' sono ritirate dal mercato entro il 10 novembre 2018. 2.   Le scorte esistenti delle premiscele prodotte con l'additivo di cui al paragrafo 1 sono ritirate dal mercato entro il 10 gennaio 2019. 3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati agli animali da produzione alimentare, prodotti con l'additivo di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 prima del 10 gennaio 2019, sono ritirati dal mercato entro il 10 aprile 2019. 4.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti destinati agli animali da produzione alimentare, prodotti con l'additivo di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 prima del 10 gennaio 2019, sono ritirati dal mercato entro il 10 luglio 2019.
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Ritiro dal mercato (Art. 2 Regolamento (UE) 2018/1254) — Testo vigente | Portale Normativo