Art. 1
In vigore dal 18 set 2018
1. Le restituzioni all'esportazione sono concesse per i prodotti, per gli importi e per il periodo di cui all'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione ai sensi del presente articolo devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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