Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) 2016/794
In vigore dal 12 set 2018
Modifiche del regolamento (UE) 2016/794
Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:
1)
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
a)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«n)
gestire l’elenco di controllo ETIAS conformemente agli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
o)
inserire nell’elenco di controllo ETIAS i dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi ottenuti da Europol, fatte salve le condizioni che disciplinano la cooperazione internazionale di Europol;
p)
formulare un parere in seguito a una richiesta di consultazione a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1240.
(*1) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;"
b)
è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini dello svolgimento del compito di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera n), il consiglio di amministrazione di Europol, previa consultazione del GEPD, adotta le procedure di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1240.»;
2)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Articolo 21
Accesso di Eurojust, dell’OLAF e, ai soli fini dell’ETIAS, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, alle informazioni conservate da Europol»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Europol adotta tutte le misure opportune affinché l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nell’ambito del suo mandato e ai fini del regolamento (UE) 2018/1240, abbia accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, ai dati forniti per le finalità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera j), di tale regolamento, fatte salve eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall’organismo dell’Unione, dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale che ha fornito le informazioni in questione, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento.
In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l’informazione che ha generato tale riscontro può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell’informazione a Europol e solo nella misura in cui i dati che hanno generato il riscontro positivo siano necessari per lo svolgimento dei compiti dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera relativi all’ETIAS.
I paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applicano di conseguenza.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1241:oj#art-1