Art. 95

Contributo finanziario dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen

In vigore dal 12 set 2018
Contributo finanziario dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono presi accordi relativi ai contributi finanziari dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
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Contributo finanziario dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (Art. 95 Regolamento (UE) 2018/1240) — Testo vigente | Portale Normativo