Art. 68
Cooperazione tra le autorità di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati
In vigore dal 12 set 2018
Cooperazione tra le autorità di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati
1. Le autorità di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell’ambito delle rispettive responsabilità. Essi assicurano la vigilanza coordinata dell’ETIAS e delle infrastrutture nazionali di frontiera.
2. Le autorità di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di verifiche e ispezioni, esaminano ogni difficoltà relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente regolamento, valutano i problemi nell’esercizio di un controllo indipendente o nell’esercizio dei diritti dell’interessato, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte ad eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati, a seconda delle necessità.
3. Ai fini del paragrafo 2, le autorità di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l’anno nell’ambito del comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679. I costi di tali riunioni sono a carico di detto comitato e la loro organizzazione è effettuata dallo stesso. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità.
4. Una relazione congiunta sulle attività svolte è trasmessa ogni due anni dal comitato europeo per la protezione dei dati al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dall’autorità di controllo dello Stato membro in questione.
Storico versioni
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