Art. 30
Termini per la notifica al richiedente
In vigore dal 12 set 2018
Termini per la notifica al richiedente
Entro 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile ai sensi dell’, il richiedente riceve una notifica che indica:
a)
se l’autorizzazione ai viaggi gli è rilasciata o rifiutata; oppure
b)
che sono richiesti informazioni o documenti aggiuntivi e che il richiedente può essere convocato per un colloquio, con indicazione dei tempi massimi di trattamento applicabili ai sensi dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
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