Art. 3

In vigore dal 28 ago 2018
Per beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato devono essere conformi mutatis mutandis alle norme di origine e alle altre disposizioni di cui al protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda.
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