Art. 2
In vigore dal 10 ago 2018
Gli studi contenuti nel fascicolo di domanda, in base ai quali il nuovo alimento di cui all' è stato sottoposto a valutazione da parte dell'Autorità, che secondo quanto sostenuto dal richiedente sono protetti da proprietà industriale e senza i quali la tutela dei dati non avrebbe potuto essere autorizzata, non sono utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento senza il consenso di Pharmena SA.
Storico versioni
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