Art. 1
In vigore dal 10 ago 2018
Il regolamento (UE) 2015/735 è così modificato:
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
È vietato fornire:
1)
assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan;
2)
finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi correlati, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan;
3)
assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione connessi alla fornitura di personale mercenario armato in Sud Sudan o per un uso in Sud Sudan.»;
2)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I divieti di cui all' non si applicano alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica e servizi di intermediazione in relazione:
a)
agli armamenti e al materiale connesso destinati esclusivamente al sostegno del personale dell'ONU, comprese la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan (UNMISS) e la forza di sicurezza interinale dell'ONU per Abyei (UNISFA), o ad uso di quest'ultimo;
b)
all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, esportato temporaneamente in Sud Sudan da personale dell'ONU, rappresentanti dei mass media, operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»;
3)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. In deroga all', le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, assistenza tecnica e servizi di intermediazione in relazione:
a)
ad attrezzature militari non letali destinate unicamente a un uso umanitario o protettivo, purché lo Stato membro abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);
b)
ad armamenti e materiale connesso esportati temporaneamente in Sud Sudan dalle forze di uno Stato che agisce, in conformità del diritto internazionale, esclusivamente e direttamente per agevolare la protezione o l'evacuazione dei suoi cittadini e di coloro per i quali ha responsabilità consolare in Sud Sudan, purché lo Stato membro informi il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);
c)
ad armamenti e materiale connesso alla - o a sostegno della - task force regionale dell'Unione africana, destinati esclusivamente ad operazioni regionali di contrasto all'Esercito di resistenza del Signore, purché lo Stato membro abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);
d)
ad armamenti e materiale connesso destinati esclusivamente a sostenere l'attuazione delle condizioni dell'accordo di pace, purché lo Stato membro abbia ottenuto l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018);
e)
ad altre vendite o forniture di armamenti e materiale connesso, o alla fornitura di assistenza o personale, purché lo Stato membro abbia ottenuto l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 6 dell'UNSCR 2428 (2018).
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1.»;
4)
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU istituito a norma del paragrafo 16 dell'UNSCR 2206 (2015) («comitato per le sanzioni») come responsabili o complici di azioni o politiche tali da minacciare la pace, la sicurezza o la stabilità in Sud Sudan o che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche, in conformità dei paragrafi 6, 7, 8 e 12 dell'UNSCR 2206 (2015) e del paragrafo 14 dell'UNSCR 2428 (2018).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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