Art. 1
In vigore dal 31 lug 2018
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1)
all' sono aggiunte le seguenti definizioni:
«14) “metodi accettabili di rispondenza (AMC)”: norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi atti a stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative;
15) “metodi alternativi di rispondenza (AltMoC)”: metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti;
16) “organizzazione di addestramento autorizzata (ATO)”: un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla base di un'approvazione rilasciata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma;
17) “dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD)”: dispositivo di addestramento di base a terra che riproduce la stazione dell'allievo pilota di una classe di velivoli e può usare pannelli strumentali a schermo e controlli di volo a molla, fornendo una piattaforma di addestramento quantomeno per gli aspetti procedurali del volo strumentale;
18) “specifiche di certificazione (CS)”: norme tecniche adottate dall'Agenzia che riportano i metodi atti a essere utilizzati da un'organizzazione ai fini della certificazione;
19) “istruttore di volo (FI)”: un istruttore con i privilegi di fornire l'addestramento su un aeromobile in conformità all'allegato I, parte FCL, sottoparte J;
20) “dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD)”: un dispositivo di addestramento dei piloti che sia:
a)
nel caso dei velivoli, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD), un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) o un dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD);
b)
nel caso degli elicotteri, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT);
21) “qualificazione FSTD”: livello di capacità tecnica di un FSTD come definito nelle specifiche di certificazione relative all'FSTD in questione;
22) “sede principale” di un'organizzazione: sede centrale o sede legale dell'organizzazione dove vengono svolti le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;
23) “manuale delle prove di qualifica (QTG)”: un documento ideato per dimostrare che le prestazioni e le qualità di manovra di un FSTD rappresentano quelle dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, simulato entro i limiti prescritti, e che tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti. Il QTG include sia i dati dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, sia i dati dell'FSTD utilizzati a sostegno della convalida;
24) “organizzazione di addestramento dichiarata (DTO)”: un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla base di una dichiarazione effettuata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma;
25) “programma di addestramento della DTO”: un documento elaborato dalla DTO, che descrive in modo dettagliato il corso di addestramento tenuto da tale DTO.»;
2)
l'articolo 10 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, le organizzazioni sono autorizzate a fornire l'addestramento ai piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 solo se a tali organizzazioni è stata rilasciata dall'autorità competente un'approvazione attestante che esse soddisfano i requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 e i requisiti di cui all'allegato VII del presente regolamento.
Tuttavia, in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008 e al primo comma del presente paragrafo, le organizzazioni sono autorizzate a fornire l'addestramento di cui all'allegato VIII, punto DTO.GEN.110, del presente regolamento senza la suddetta approvazione, qualora abbiano effettuato una dichiarazione all'autorità competente secondo le modalità di cui al punto DTO.GEN.115 di detto allegato e, ove ciò sia richiesto ai sensi del punto DTO.GEN.230 c) di tale allegato, l'autorità competente abbia approvato il programma di addestramento.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR sono autorizzate a fornire addestramenti per licenza di pilota privato (PPL), per le corrispondenti abilitazioni incluse nella registrazione e per la licenza di pilota di aeromobili leggeri (LAPL), a norma della parte FCL, fino all'8 aprile 2019, senza rispettare le disposizioni degli allegati VII e VIII, a condizione che siano state registrate prima dell'8 aprile 2015.»;
3)
l'articolo 12 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
«2 bis. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare fino all'8 aprile 2020:
1)
le disposizioni dell'allegato I relative alle licenze di pilota di alianti e palloni liberi;
2)
le disposizioni degli allegati VII e VIII ad un'organizzazione di addestramento che eroga una formazione relativa solo ad una licenza nazionale che può essere convertita, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1178/2011, in licenza di pilota di aeromobile leggero (LAPL) per alianti e palloni, licenza di pilota di aliante (SPL) o licenza di pilota di pallone libero (BPL) a norma della parte FCL.;
3)
le disposizioni della sottoparte B dell'allegato I»;
b)
è aggiunto un nuovo paragrafo 8 che recita:
«8. In deroga al paragrafo 1, il punto FCL.315.A, la seconda frase della lettera a) del punto FCL.410.A e la lettera c) del punto FCL.725.A dell'allegato I (parte FCL) si applicano a decorrere dall'8 aprile 2019.»;
4)
l'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
5)
l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento;
6)
l'allegato VII è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento;
7)
è aggiunto l'allegato VIII, quale riportato nell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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