Art. 1

In vigore dal 30 lug 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato: 1) l'articolo 7 è soppresso; 2) all'articolo 8, il paragrafo 1 è soppresso; 3) l'allegato I, parte 1, è così modificato: a) il paragrafo 8 «Descrizione delle misure selezionate» è modificato come segue: i) al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno.»; ii) al punto 2, lettera e), il punto 5 è sostituito dal seguente: «5.   Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013) — Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013; — definizione delle azioni di cui all', paragrafo 1, punto s), del regolamento (UE) n. 1305/2013 («data di insediamento»); — definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013; — condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all', paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014; — informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014; — sintesi dei requisiti del piano aziendale; — ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure; — settori di diversificazione interessati.»; iii) al punto 2, lettera e), l'intestazione del punto 16 è sostituita dalla seguente: «16.    Gestione del rischio (articoli da 36 a 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013)»; b) il paragrafo 10, lettera c), è così modificato: i) al primo comma è aggiunto il seguente punto v): «v) per le operazioni attuate in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei casi in cui la soglia minima è fissata al 20 % e per gli interventi attuati in conformità dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione totale indicativa dell'Unione e il tasso di partecipazione indicativo.»; ii) è aggiunto il seguente comma: «Ai fini dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del pagamento del saldo di cui all'articolo 37 e della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento, la partecipazione del FEASR da versare per le spese pubbliche ammissibili del programma in questione è rispettata a livello di misura.».
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