Art. 1
In vigore dal 30 lug 2018
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:
1)
l'articolo 7 è soppresso;
2)
all'articolo 8, il paragrafo 1 è soppresso;
3)
l'allegato I, parte 1, è così modificato:
a)
il paragrafo 8 «Descrizione delle misure selezionate» è modificato come segue:
i)
al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
campo di applicazione, livello di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e i tassi di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione. Se il sostegno è concesso a uno strumento finanziario attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, descrivere il tipo di strumento finanziario, le categorie generali di destinatari finali, le categorie generali di costi ammissibili nonché il livello massimo di sostegno.»;
ii)
al punto 2, lettera e), il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
—
Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
—
definizione delle azioni di cui all', paragrafo 1, punto s), del regolamento (UE) n. 1305/2013 («data di insediamento»);
—
definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, quinto comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
—
condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all', paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
—
informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
—
sintesi dei requisiti del piano aziendale;
—
ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure;
—
settori di diversificazione interessati.»;
iii)
al punto 2, lettera e), l'intestazione del punto 16 è sostituita dalla seguente:
«16.
Gestione del rischio (articoli da 36 a 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013)»;
b)
il paragrafo 10, lettera c), è così modificato:
i)
al primo comma è aggiunto il seguente punto v):
«v)
per le operazioni attuate in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei casi in cui la soglia minima è fissata al 20 % e per gli interventi attuati in conformità dell'articolo 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione totale indicativa dell'Unione e il tasso di partecipazione indicativo.»;
ii)
è aggiunto il seguente comma:
«Ai fini dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, del regolamento (UE) n. 1306/2013, del pagamento del saldo di cui all'articolo 37 e della liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 dello stesso regolamento, la partecipazione del FEASR da versare per le spese pubbliche ammissibili del programma in questione è rispettata a livello di misura.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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