Art. 1
In vigore dal 27 lug 2018
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1)
all'articolo 4, è aggiunto il paragrafo seguente:
«9. Per le licenze rilasciate prima del 19 agosto 2018 entro il 31 dicembre 2022 gli Stati membri si conformano ai requisiti stabiliti alla lettera a), seconda frase, della norma ARA.FCL.200, modificata dal regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2018/1065 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda la convalida automatica delle licenze d'equipaggio di condotta dell'Unione e l'addestramento alle operazioni di decollo e atterraggio (GU L 192 del 30.7.2018, pag. 31).»;"
2)
l'allegato I [Parte-FCL] è così modificato:
a)
alla norma FCL.045, è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
Un pilota che intende svolgere attività di volo, al di fuori del territorio dell'Unione, con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'equipaggio di condotta, deve portare con sé, in formato cartaceo o elettronico, l'ultima versione dell'allegato ICAO, che comprende un riferimento al numero di registrazione ICAO dell'accordo che riconosce la convalida automatica delle licenze, nonché l'elenco degli Stati che sono parte di tale accordo.»;
b)
all'appendice 5, il punto 11 è sostituito dal seguente:
«11.
Il corso di addestramento deve includere almeno 12 decolli ed atterraggi per assicurare la competenza. Questi decolli ed atterraggi possono essere ridotti a un minimo di sei, purché, prima di effettuare l'addestramento, l'ATO e l'operatore garantiscano che:
a)
venga attuata una procedura intesa a valutare il livello di competenza che l'allievo pilota deve possedere; e
b)
esista un processo atto a garantire che siano intraprese azioni correttive qualora la valutazione effettuata nel corso dell'addestramento ne indichi la necessità.
Questi decolli ed atterraggi devono essere effettuati sotto la supervisione di un istruttore in un velivolo per il quale deve essere rilasciata l'abilitazione per tipo.»;
3)
l'allegato VI [parte ARA] è così modificato:
a)
la norma ARA.GEN.105 è così modificata:
i)
sono inseriti i seguenti punti 3 bis) e 3 ter):
«3 bis)
«ARO.RAMP», il capitolo RAMP nell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;
3 ter)
«convalidata automaticamente», l'accettazione, senza formalità, da parte di uno Stato contraente dell'ICAO elencato nell'allegato ICAO, di una licenza d'equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago;»;
ii)
il punto 12 è sostituito dal seguente:
«12)
«allegato ICAO», un allegato di una licenza d'equipaggio di condotta convalidata automaticamente, rilasciata in conformità dell'allegato 1 della convenzione di Chicago, menzionato alla voce XIII della licenza d'equipaggio di condotta;»;
b)
la norma ARA.FCL.200 è così modificata:
la lettera a) della norma ARA.FCL.200 è sostituita dalla seguente:
«a)
Rilascio di licenze e abilitazioni. L'autorità competente deve rilasciare una licenza d'equipaggio di condotta e le abilitazioni corrispondenti utilizzando il modulo stabilito all'appendice 1 di questa parte.
Se un pilota intende svolgere attività di volo, al di fuori del territorio dell'Unione, con un aeromobile immatricolato in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza d'equipaggio di condotta, l'autorità competente deve:
1)
aggiungere sulla licenza d'equipaggio di condotta, alla voce XIII, la seguente annotazione: «Questa licenza è convalidata automaticamente in forza dell'allegato ICAO ivi accluso»; e
2)
mettere a disposizione del pilota l'allegato ICAO in formato cartaceo o elettronico.»;
c)
nell'appendice 1, lettera a), punto 2), la voce XIII è sostituita dalla seguente:
«XIII)
Commenti: vale a dire approvazioni speciali relative a limitazioni e approvazioni per privilegi, comprese le approvazioni delle competenze linguistiche, le osservazioni sulla convalida automatica della licenza e le abilitazioni per gli aeromobili di cui all'allegato II, se utilizzate per il trasporto aereo commerciale; e».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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