Art. 1

In vigore dal 26 lug 2018
1.   Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue: a) tonniere con reti a circuizione: Spagna: 16 unità Francia: 12 unità b) pescherecci con palangari di superficie: Spagna: 6 unità Portogallo: 2 unità 2.   Il regolamento (UE) 2017/2403 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.
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