Art. 1
In vigore dal 26 lug 2018
1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
a)
tonniere con reti a circuizione:
Spagna: 16 unità
Francia: 12 unità
b)
pescherecci con palangari di superficie:
Spagna: 6 unità
Portogallo: 2 unità
2. Il regolamento (UE) 2017/2403 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.
Storico versioni
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