Art. 1

Ispezioni di rampa

In vigore dal 23 lug 2018
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato: 1) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Ispezioni di rampa 1.   Le ispezioni di rampa di aeromobili di operatori che sono sotto la sorveglianza in materia di sicurezza di un altro Stato membro o di un paese terzo vengono effettuate a norma del capo RAMP dell'allegato II. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i test alcolemici cui vengono sottoposti i membri degli equipaggi di condotta e di cabina riguardino sia gli operatori sotto la propria sorveglianza che quelli sotto la sorveglianza di un altro Stato membro o di un paese terzo. Tali test sono eseguiti da ispettori di rampa nel quadro del programma delle ispezioni di rampa di cui al capo RAMP dell'allegato II. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono provvedere affinché i test alcolemici cui vengono sottoposti i membri degli equipaggi di condotta e di cabina siano effettuati da altre autorità autorizzate e al di fuori del quadro stabilito dal programma delle ispezioni di rampa di cui al capo RAMP dell'allegato II, purché detti test alcolemici conseguano gli stessi obiettivi e rispettino gli stessi principi dei test effettuati nel quadro stabilito dal capo RAMP dell'allegato II. I risultati dei suddetti test alcolemici sono inseriti nella banca dati centralizzata, in conformità alla lettera b) della norma ARO.RAMP.145. 4.   Gli Stati membri possono eseguire ulteriori test per il rilevamento di sostanze psicoattive diverse dagli alcolici. In tal caso lo Stato membro ne dà notifica all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e alla Commissione.»; 2) l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 9 ter Esame 1.   L'Agenzia effettua un esame continuo dell'efficacia delle disposizioni concernenti i limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo contenuti negli allegati II e III. Entro il 18 febbraio 2019 l'Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di tale esame. L'esame presuppone competenze scientifiche e si basa sui dati operativi raccolti nel lungo termine, con l'assistenza degli Stati membri, successivamente alla data di applicazione del presente regolamento. L'esame valuta l'impatto di almeno i seguenti fattori sullo stato di attenzione dell'equipaggio: a) tempi di servizio superiori a 13 ore nell'orario più favorevole del giorno; b) tempi di servizio superiori a 10 ore nell'orario meno favorevole del giorno; c) tempi di servizio superiori a 11 ore per i membri dell'equipaggio in uno stato di acclimatazione sconosciuto; d) tempi di servizio che includono un numero elevato di tratte (più di 6); e) servizi a chiamata come «standby» o riserva seguiti da servizi di volo; e f) orari irregolari. 2.   L'Agenzia effettua un esame continuo dell'efficacia delle disposizioni concernenti i programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta e i test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina di cui agli allegati II e IV. Entro il 14 agosto 2022 l'Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di tale esame. L'esame presuppone competenze scientifiche pertinenti e si basa sui dati raccolti, con l'assistenza degli Stati membri e dell'Agenzia, nel lungo termine.»; 3) gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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