Art. 9

Misure transitorie

In vigore dal 23 lug 2018
Misure transitorie 1.   Le sostanze «acetato di rame, monoidrato», «carbonato basico di rame, monoidrato», «cloruro rameico, diidrato», «ossido rameico», «solfato rameico, pentaidrato», «chelato rameico di amminoacidi, idrato» e «chelato rameico di idrato di glicina» quali autorizzate dal regolamento (CE) n. 1334/2003 e dal regolamento (CE) n. 479/2006 e i composti di rame autorizzati dal regolamento (UE) n. 349/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261, e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 13 febbraio 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 13 agosto 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 13 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 13 agosto 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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