Art. 1
In vigore dal 20 lug 2018
La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante l'olio derivato dalla microalga Schizochytrium sp. (ceppo T18) è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, della direttiva 2002/46/CE e del regolamento (UE) n. 609/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:1032:oj#art-1