Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 lug 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «prototipo di sistema»: un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo;
2) «qualificazione»: l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa è conforme ai requisiti specificati, fornendo prove obiettive che consentono di dimostrare quali determinati requisiti di una progettazione sono stati soddisfatti;
3) «certificazione»: il processo attraverso il quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia per la difesa è conforme alla normativa applicabile;
4) «impresa»: un'entità che, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, esercita un'attività economica ed è stabilita nello Stato membro in cui è costituita, conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro;
5) «struttura di gestione esecutiva»: un organo di un'impresa, designato conformemente alla legislazione nazionale e che, se del caso, riferisce all'amministratore delegato, al quale è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'impresa e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
6) «entità di un paese terzo»: un'entità stabilita in un paese terzo o che, laddove sia stabilita nell'Unione, sia dotata di strutture di gestione esecutiva in un paese terzo;
7) «controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'impresa, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie;
8) «piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole e medie imprese quali definite all' dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9);
9) «impresa a media capitalizzazione»: un'impresa diversa da una PMI e che abbia fino a 3 000 dipendenti i cui effettivi siano calcolati conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
10) «consorzio»: un gruppo collaborativo di imprese costituito per realizzare un'azione nell'ambito del programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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