Art. 7
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 18 lug 2018
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a partire dal 3 dicembre 2020.
Tuttavia, in deroga al primo comma:
a)
l' si applica a partire dal 6 giugno 2030;
b)
per gli aeroporti elencati al punto 1.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 e per i fine pista strumentali serviti tramite le procedure di avvicinamento presso altri aeroporti, il punto AUR.PBN.2005(1) dell'allegato si applica a partire dal 25 gennaio 2024;
c)
per tutti i fine pista strumentali, il punto AUR.PBN.2005(4) dell'allegato si applica a partire dal 25 gennaio 2024 per quanto riguarda una rotta SID o STAR stabilita e a partire dal 6 giugno 2030 per tutte le rotte SID o STAR stabilite;
d)
per le rotte ATS inferiori a FL 150, il punto AUR.PBN.2005(6) dell'allegato si applica a partire dal 25 gennaio 2024.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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