Art. 255
Norme e procedure di audit
In vigore dal 18 lug 2018
Norme e procedure di audit
1. L’esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità di tutte le entrate e spese è effettuato tenendo in considerazione i trattati, il bilancio, il presente regolamento, gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e tutti gli altri atti adottati in esecuzione dei trattati. Tale esame può tenere conto del carattere pluriennale dei programmi e dei relativi sistemi di vigilanza e controllo.
2. Nell’assolvimento delle proprie attribuzioni la Corte dei conti ha facoltà di prendere conoscenza, secondo il disposto dell’, di tutti i documenti e di tutte le informazioni concernenti la gestione finanziaria da parte dei servizi o degli organismi per quanto riguarda le operazioni finanziate o cofinanziate dall’Unione. Essa ha il potere di sentire qualsiasi funzionario responsabile di un’operazione di entrata o di spesa e di avvalersi di tutte le procedure di audit adeguate a detti servizi o organismi. L’audit negli Stati membri è effettuato di concerto con le istituzioni nazionali di audit o, se queste non dispongono delle necessarie competenze, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di audit degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.
Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all’assolvimento dei compiti a essa affidati dai trattati o dagli atti adottati in esecuzione dei medesimi, la Corte dei conti, qualora lo richieda, può essere presente alle operazioni di audit effettuate nell’ambito dell’esecuzione del bilancio da parte o per conto di un’istituzione dell’Unione.
Su richiesta della Corte dei conti ogni istituzione dell’Unione autorizza le istituzioni finanziarie che detengono averi dell’Unione a far sì che la Corte stessa possa accertarsi della corrispondenza dei dati esterni con la situazione contabile.
3. Per l’assolvimento del suo compito, la Corte dei conti notifica alle istituzioni dell’Unione e alle autorità alle quali si applica il presente regolamento i nominativi dei membri del suo personale autorizzati a effettuare audit presso di esse.
Storico versioni
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