Art. 240
Spese per i membri e il personale delle istituzioni dell’Unione
In vigore dal 18 lug 2018
Spese per i membri e il personale delle istituzioni dell’Unione
Le istituzioni dell’Unione possono pagare le spese per i membri e il personale delle istituzioni dell’Unione, compresi i contributi alle associazioni dei deputati ed ex deputati del Parlamento europeo, e i contributi alle scuole europee.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1046:oj#art-240