Art. 2
In vigore dal 13 lug 2018
L'importo di cui all', paragrafo 1, è utilizzato come segue:
a)
un importo di 287 863 000 EUR è assegnato all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011, per coprire le spese di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226;
b)
un importo di 192 378 000 EUR è assegnato agli Stati membri per coprire le spese di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e le spese sostenute in relazione all'istituzione e al funzionamento dell'interfaccia uniforme nazionale (NUI) di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Conformemente all'articolo 64, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226, il contributo del bilancio dell'Unione alle spese sostenute è pari al 100 % della spesa totale ammissibile. Il contributo è assegnato agli Stati membri sulla base di quote uguali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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