Art. 8

Conflitti di interesse

In vigore dal 13 lug 2018
Conflitti di interesse 1.   Il codice di condotta prevede che il contributore di dati predisponga sistemi e controlli relativi alla gestione dei conflitti di interesse che includano almeno i seguenti elementi: a) la definizione di una politica sui conflitti di interesse che indichi: i) il processo per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, inclusa l'eventuale attivazione interna del livello successivo d'intervento per la gestione di tali conflitti; ii) le misure volte a prevenire o a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse nel processo di reclutamento dei notificatori; iii) le misure volte a prevenire o a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse nelle politiche di remunerazione del personale del contributore; iv) le misure volte a prevenire o a ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse derivanti dalla struttura di gestione del contributore; v) le prescrizioni relative alle comunicazioni tra i notificatori e altro personale nell'organizzazione del contributore di dati; vi) qualsiasi separazione fisica o organizzativa tra i notificatori e altro personale del contributore di dati necessaria al fine di prevenire o ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse; vii) le norme e le misure per gestire qualsiasi esposizione finanziaria del contributore di dati a uno strumento finanziario o a un contratto finanziario facente riferimento all'indice di riferimento per il quale il contributore fornisce i dati; b) la creazione del registro dei conflitti di interesse da utilizzare per registrare tutti i conflitti di interesse individuati e le eventuali misure adottate per gestirli, insieme alle prescrizioni che impongono di tenere aggiornato il registro e di fornire l'accesso allo stesso ai revisori interni o esterni. 2.   Il codice di condotta impone che i membri del personale del contributore di dati partecipanti al processo di contribuzione ricevano una formazione su tutte le politiche, le procedure e i controlli relativi all'individuazione, alla prevenzione e alla gestione dei conflitti di interesse. 3.   L'amministratore può scegliere di omettere una o più prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti iii), v), vi) e vii), nel caso dei contributori che forniscono dati per un indice di riferimento non significativo.
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