Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

In vigore dal 12 lug 2018
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è così modificato: 1) L'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Miscugli 1.   La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di diverse specie di frutta, di ortaggi o di ortofrutticoli freschi è autorizzata a condizione che: a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale; b) sugli imballaggi sia apposta un'etichetta appropriata, conformemente al presente capo, e c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori. 2.   I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti, inclusi in un miscuglio, diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo di cui all', paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). 3.   Se i prodotti presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture: a) «miscuglio di frutta dell'UE», «miscuglio di ortaggi dell'UE» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE»; b) «miscuglio di frutta dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi»; c) «miscuglio di frutta dell'UE e dei paesi terzi», «miscuglio di ortaggi dell'UE e dei paesi terzi» o «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell'UE e dei paesi terzi». (*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.)»;" 2) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
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