Art. 1
In vigore dal 12 lug 2018
Il regolamento delegato (UE) 2016/438 è così modificato:
1)
l'articolo 13 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
riconciliazioni operate con la necessaria frequenza tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE;»
ii)
è aggiunto il secondo comma seguente:
«In relazione al primo comma, lettera c), la frequenza delle riconciliazioni è determinata sulla base dei seguenti elementi:
a)
la normale attività di negoziazione dell'OICVM;
b)
le operazioni che avvengono al di fuori della normale attività di negoziazione;
c)
le operazioni che avvengono per conto degli altri clienti le cui attività sono tenute dal terzo nello stesso conto di strumenti finanziari delle attività dell'OICVM.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il depositario che, a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, ha delegato a un terzo le funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite resta vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e). Il depositario assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).»;
2)
all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Il contratto con il quale il depositario incarica un terzo di tenere in custodia attività di OICVM clienti del depositario contiene almeno quanto segue:
a)
la garanzia del diritto del depositario di informazione, ispezione e accesso ai registri e ai conti di strumenti finanziari rilevanti del terzo che tiene in custodia attività, in modo che il depositario possa adempiere i suoi obblighi di sorveglianza e due diligence e in particolare:
i)
possa identificare tutti i soggetti della catena di custodia;
ii)
possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome dell'OICVM, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM, corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati tenuti in custodia dal terzo per tale OICVM registrati nel conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del terzo;
iii)
possa verificare che il quantitativo degli strumenti finanziari identificati che sono registrati e tenuti in un conto di strumenti finanziari aperto presso il depositario centrale di titoli (CSD) dell'emittente, o il suo agente, a nome del terzo per conto dei suoi clienti corrisponda al quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti di strumenti finanziari aperti nei libri contabili del depositario a nome di ciascun OICVM suo cliente, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM;
b)
l'esposizione dettagliata dei diritti e degli obblighi equivalenti concordati tra il terzo e un altro soggetto terzo, in caso di ulteriore delega delle funzioni di custodia.»;
3)
all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte ad un terzo, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dal medesimo articolo, paragrafo 3, lettera c), assicurando e verificando che il terzo:
a)
registri correttamente tutti gli strumenti finanziari identificati nel conto di strumenti finanziari, che è aperto nei libri contabili del terzo al fine di tenere in custodia gli strumenti finanziari dei clienti del depositario e dal quale sono esclusi gli strumenti finanziari di proprietà del depositario e del terzo e degli altri clienti del terzo, in modo che il depositario possa raffrontare il quantitativo degli strumenti finanziari identificati registrati nei conti aperti nei suoi libri contabili a nome di ciascuno degli OICVM suoi clienti o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM;
b)
tenga i registri e i conti di strumenti finanziari necessari per permettere al depositario di distinguere, immediatamente e in qualsiasi momento, le attività dei clienti del depositario dalle attività di proprietà del terzo, dalle attività degli altri clienti del terzo e dalle attività detenute per il depositario che agisce per conto proprio;
c)
tenga i registri e i conti di strumenti finanziari secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza, in particolare la corrispondenza con le attività tenute in custodia per gli OICVM clienti del depositario, e sulla base dei quali il depositario possa stabilire in qualsiasi momento l'esatta natura, ubicazione e proprietà di tali attività;
d)
fornisca al depositario, a cadenza periodica e ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle circostanze, una dichiarazione che indica nei particolari le attività degli OICVM clienti del depositario;
e)
riconcili con la necessaria frequenza i suoi conti di strumenti finanziari e registri interni e quelli del terzo cui ha delegato le funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2009/65/CE.
La frequenza della riconciliazione è determinata conformemente all'articolo 13, paragrafo 1;
f)
introduca idonee modalità organizzative volte a ridurre al minimo il rischio di perdita totale o parziale degli strumenti finanziari, o dei diritti a essi legati, in seguito ad abuso degli strumenti finanziari, frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza;
g)
tenga il contante dell'OICVM su uno o più conti aperti presso la banca centrale di un paese terzo o presso un ente creditizio autorizzato in un paese terzo, purché l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM consideri almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/65/CE, i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi in tale paese terzo.»;
4)
l'articolo 17 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«ottenimento del parere legale di una persona fisica o giuridica indipendente che confermi che il diritto fallimentare applicabile ammette la separazione delle attività dei clienti del depositario dalle attività proprie del terzo, da quelle degli altri clienti del terzo e da quelle tenute dal terzo per il conto proprio del depositario e che le attività degli OICVM clienti del depositario sono escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e sono indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE»;
b)
al paragrafo 2, sono soppresse le lettere d) ed e);
c)
il paragrafo 3 è soppresso;
5)
all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«La società di gestione o la società di investimento dimostra all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di approvare la nomina del depositario e che questa risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. La società di gestione o la società di investimento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM le prove documentali di cui al paragrafo 2.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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