Art. 1
In vigore dal 11 lug 2018
L'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato al fine di sopprimere tutte le voci relative a stabilimenti brasiliani da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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