Art. 2
In vigore dal 9 lug 2018
A decorrere dal 1o maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento e i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze soggette a restrizioni a norma del presente regolamento e non conformi alle restrizioni di cui al presente regolamento.
A decorrere dal 1o agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal presente regolamento e i prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze soggette a restrizioni a norma del presente regolamento e non conformi alle restrizioni di cui al presente regolamento.
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